Norme

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Circolare ministeriale del 1 Dicembre 2009

In data 1 dicembre 2009 , è stata emessa dal Consiglio dei Ministri la circolare che con D.M. 18 maggio 2007 recante “Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante”. Chiarimenti e indirizzi applicativi.

Tale norma ha posto le basi per uno scambio proficuo di esperienze e buone pratiche per la diminuzione di spiacevoli incidenti, e l’aumento della sicurezza durante le sfilate carnevalesche. Qui sotto riportiamo l’estratto della Circolare nella quale sono espresse le richieste e le modalità di attestazione e controllo della documentazione da presentare all’Organo competente.

– i carri allegorici, installati sui veicoli, tramite apparecchiature meccaniche, oleodinamiche, elettriche, ecc., i pupazzi, le maschere e le varie rappresentazioni, devono essere conformi alle vigenti normative in materia di sicurezza, in particolare sotto il profilo della sicurezza statica, elettrica ed antinfortunistica o, in assenza, a standard di buona tecnica di riconosciuta validità. In analogia a quanto previsto dall’articolo 141bis del Regolamento del T.U.L.P.S. dovrà essere presentata una relazione tecnica a firma di un tecnico esperto, attestante la rispondenza dell’impianto alle Regole Tecniche di Sicurezza;

le attrezzature sopraelevate, di tipo meccanico o elettromeccanico, di supporto alle allegorie carnevalesche, ove capaci di movimento autonomo rispetto al moto del carro, devono essere progettate, realizzate e collaudate seguendo, per quanto applicabile, l’attuale Norma Europea sulle Attrazioni (UNI EN 13814:2005);

non si ritiene invece che i carri allegorici siano classificabili fra le “attrazioni” dello spettacolo viaggiante ovvero riconducibili, per tipologia, nell’apposito elenco ministeriale di cui all’articolo 4, legge 18 marzo 1968, n. 337 e assoggettati quindi alle norme di cui al D.M. 18 maggio 2007.